La legge n.146/90 in breve
La legge n.146 del 12 giugno 1990, modificata e
innovata dalla L.n.83 del 11 aprile 2000, affida la disciplina
dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, ad uno
strumentario misto, composto da norme legali e negoziali.
Dalla pluralità di fonti che concorre alla disciplina sullo
sciopero deriva una distinzione tra norme immediatamente
precettive e norme il cui contenuto precettivo necessita di
una attività ulteriore delle parti di integrazione e
specificazione nella contrattazione collettiva.
Sono
regole immediatamente precettive quelle sul preavviso -
che non deve essere inferiore a dieci giorni -, la
comunicazione per iscritto della durata, delle modalità di
attuazione e delle motivazioni dell’astensione collettiva
“all’apposito ufficio costituito presso l’autorità competente
ad adottare l’ordinanza di precettazione” la quale è tenuta a
curarne la immediata trasmissione alla Commissione di
garanzia. Immediatamente precettiva è anche la regola sulla
revoca dello sciopero, che deve intervenire prima che di esso
sia stata data informazione all’utenza, altrimenti
“costituisce forma sleale di azione sindacale “ ed è
sottoposta a sanzione a meno che non intervenga in seguito ad
accordo tra le parti o su richiesta della commissione di
garanzia o dell’autorità precettante (art. 2 comma 6°).
Anche per le amministrazioni o le imprese
erogatrici dei servizi di trasporto vi sono regole
immediatamente precettive che in particolare riguardano la
comunicazione e l’informazione all’utenza e alla Commissione.
Gli enti erogatori sono, infatti, tenuti a comunicare agli
utenti l’elenco “dei servizi garantiti comunque in caso di
sciopero e i relativi orari” individuati negli accordi sulle
prestazioni indispensabili (art. 2 comma 2°) e ad avvisare
l’utenza, in “forme adeguate, almeno cinque giorni prima
dell’inizio dello sciopero” sui modi e i tempi di erogazione
dei servizi nel corso dello sciopero e sulle misure per la
riattivazione degli stessi”. Tali enti sono tenuti anche a
rendere pubblico “tempestivamente il numero dei lavoratori che
hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la
misura delle trattenute effettuate” (art.5); debbono altresì
“garantire e rendere nota la pronta riattivazione del
servizio, quando l’astensione dal lavoro sia terminata” (art.2
comma 6°);
debbono inoltre fornire tempestivamente, a pena
di sanzione, alla Commissione “che ne faccia richiesta le
informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed
effettuati, le revoche, le sospensioni e i rinvii degli
scioperi proclamati, e le relative motivazioni, nonché le
cause di insorgenza dei conflitti”.
Le amministrazioni e le
imprese erogatrici di servizi hanno l’obbligo, inoltre, di
rendere note le delibere della Commissione, nonché gli accordi
o contratti collettivi di cui all’articolo 2, comma 2,
mediante affissione in luogo accessibile a tutti (art. 13
comma 1, lett.l).
Sono regole non immediatamente
precettive - in quanto subordinate alle integrazione del
contenuto precettivo da parte della contrattazione collettiva
- le regole di individuazione delle prestazioni
indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di
conciliazione da esperire prima della proclamazione dello
sciopero, dei periodi di intervalli minimi da osservare tra
l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del
successivo, delle modalità e delle procedure di erogazione e
delle altre misure dirette a consentire l’erogazione delle
prestazioni indispensabili (art. 2 comma 2°).
L’insieme
delle disposizioni, come integrate dalle parti, costituisce
l’oggetto della valutazione sostanziale di una Autorità, la
Commissione di garanzia, alla quale spetta la valutazione
circa l’idoneità della determinazione negoziale a garantire il
contemperamento tra il diritto di sciopero e i diritti
costituzionali della persona. Si tratta di un giudizio in
parte di legittimità, cioè di conformità dell’atto posto dalle
parti a norme legali che lo disciplinano, e in parte di
merito. L’unico criterio di ausilio all’attività di
valutazione della Commissione è contenuto nell’art. 1 comma 2:
“assicurare l’effettività nel loro contenuto essenziale” dei
diritti costituzionali indicati nell’art. 1, il che, con
riguardo al diritto di sciopero, sta a significare che la
garanzia delle prestazioni indispensabili non può mai giungere
alla imposizione di limiti all'esercizio del diritto di
sciopero tali da alterare i rapporti di forza fra le parti
contendenti, sino a rendere l'astensione dal lavoro
completamente improduttiva dell’effetto di “pressione” sul
datore di lavoro che è connotato tipico dello sciopero.
Se la Commissione valuta, con specifica
motivazione, (art. 13 lett. a) le prestazioni indispensabili
individuate nell’accordo, non idonee a realizzare le esigenze
del contemperamento, può sottoporre alla parti “una proposta
sull’insieme delle prestazioni indispensabili, procedure e
misure da considerare indispensabili” sulla quale le parti
devono pronunciarsi entro quindici giorni dalla notifica. Se
le parti non si pronunciano sulla proposta, la Commissione,
accertata con apposite audizioni - da svolgere entro il
termine di 20 giorni - l’indisponibilità delle parti a
raggiungere un accordo, adotta la provvisoria regolamentazione
nella quale indica le prestazioni indispensabili, le procedure
di raffreddamento e di conciliazione e le altre misure di
contemperamento, comunicandola alle parti interessate che sono
tenute ad osservarla fino al raggiungimento di un accordo
valutato idoneo.
L’itinerario ora richiamato di definizione delle
regole sullo sciopero permette di meglio comprendere come,
proprio ai fini dell’applicazione della legge n. 146/90, sia
necessaria una conoscenza diffusa e approfondita delle regole.
Tale conoscenza permette ai soggetti collettivi di
procedere in modo corretto e celere alla definizione delle
regole, alla modifica e alla innovazione – se necessario -
delle stesse, di sostituire la provvisoria regolamentazione
dettata dalla Commissione nell’ipotesi di raggiungimento
dell’accordo.
Le regole, infatti, possono essere sempre
sottoposte ad innovazione in relazione ai mutamenti
nell’organizzazione e nel tipo di servizio pubblico come
erogato nell’esperienza pratica e ciò proprio al fine di
garantire del contemperamento tra il diritto di sciopero e i
diritti costituzionali di cui all’art.1della L..n.146/90.
Peraltro, la provvisoria regolamentazione,
ancora più dell’accordo, è sottoposta ad un giudizio più
severo di verifica dell’attualità delle regole stabilite a
garanzia del contemperamento ove vi siano mutamenti nel tipo,
nei modi e nei tempi del servizio pubblico al quale detta
provvisoria regolamentazione si applica.
La legge n.83/2000 ha infatti imposto
determinati limiti al potere della Commissione nella
determinazione della provvisoria regolamentazione, in
particolare demandando ad un criterio quantitativo
l’individuazione delle prestazioni indispensabili (art.13
lett.a), le quali, “salvo casi particolari”, devono “essere
contenute in misura non eccedente mediamente il 50% delle
prestazioni normalmente erogate” e interessare non più di un
terzo del personale “normalmente utilizzato per la piena
erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero,
tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza”. I
criteri dettati dalla legge per la determinazione delle
prestazioni indispensabili devono essere rispettati dalla
Commissione per la individuazione delle prestazioni
indispensabili nella provvisoria regolamentazione, mentre
costituiscono nella attività valutativa degli accordi e dei
codici solo un parametro di riferimento (art.13, comma 1°
lett. a).
La Commissione può non seguire tali criteri solo
in casi particolari e la deroga deve essere adeguatamente
motivata, con specifico riguardo alla necessità di garantire
livelli di funzionamento e di sicurezza strettamente
occorrenti all’erogazione dei servizi.
Le parti sociali, al contrario, restano libere
di esercitare la propria autonoma valutazione circa la
composizione dei loro interessi, anche eventualmente
discostandosi dal limite quantitativo previsto dalla legge.